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SISTEMA SPORTIVO E VIOLAZIONE DEL DIRITTO SUL PIANO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Le istanze sportive sono all’origine dei loro regolamenti e costituiscono quindi un sistema coerente e largamente autonomo ; esse tendono tuttavia a allontanarsi o quantomeno ad evitare l’intervento della giustizia ordinaria. A parte l’esempio del CIO che non trattiamo in questo caso, la quasi totalità delle federazioni sportive internazionali fanno figurare nel loro statuto la cosiddetta “clausola compromissoria” che esclude, pena la sanzione, il ricorso ai tribunali ordinari da parte di atleti, club o federazioni.

Così recita ad esempio l’art. 48 dello statuto della Fédération Internationale de Football Association (FIFA):

" Le associazioni nazionali, club o membri di club non sono autorizzate a portare davanti a una Corte di giustizia i litigi […] con la Federazione o con altre associazioni, club o membri di club e si impegnano a sottoporre ognuno di questi litigi a un tribunale arbitrale nominato di comune accordo.
[…] Le Associazioni che trasgrediscono una di queste clausole del presente articolo sono escluse dalla Federazione […]”
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Queste clausole sono imposte fino al livello dello sportivo praticante attraverso un’adesione scritta allo statuto del loro club o con un impegno a loro imposto nel momento del rilascio del tesserino di licenza.

Di fatto, le conseguenze sono che gli sportivi non sono minimamente tutelati secondo criteri di giustizia e di civiltà, in quanto essi sono giudicati da tribunali arbitrali che non presentano sufficienti garanzie d’indipendenza e imparzialità; si tratta in effetti di organi che, quale che sia il loro appellativo (Commissione esecutiva, Corte d’arbitraggio, Tribunale d’appello o in Italia la Commissione d’appello della Federcalcio, che rappresenta l’ultimo grado della giustizia calcistica), sono spesso dei semplici organi nominati dalle associazioni stesse, che si ritrovano quindi a ricoprire il doppio ruolo di giudice e di parte in causa.
Quando mai potrebbe un club sportivo, che si ritenga penalizzato dagli arbitraggi nell’arco dell’intero campionato o nell’ambito di una partita stessa, ottenere giustizia, e cioè ricorrere e vincere contro la Federazione che attraverso gli arbitri gestisce il “sistema-Calcio” se il tribunale a cui si rivolge per avere giustizia risponde direttamente alla Federazione stessa?
Come potrebbe mai un calciatore che ritiene che la sua carriera è stata gravemente danneggiata da una decisione disciplinare provare a difendersi contro le accuse, se coloro che lo hanno condannato in prima istanza sono gli stessi della seconda e ultima istanza, essi stessi parte in causa?
E come potrebbero difendersi un calciatore o un dirigente in rappresentanza di una società se non è riconosciuto persino il diritto di essere ascoltati?

La dottrina e la giurisprudenza vogliono ormai che questa clausola non abbia valore di fronte a fatti penalmente rilevanti: ma allora perché non abolirla? Ci sono forse oltre ai fatti civilmente rilevanti, alcuni fatti penalmente rilevanti come la corruzione o l’illecito sportivo, per i quali questa clausola deve essere applicata, impedendo di fatto l’intervento della giustizia ordinaria ?

Purtroppo, per i sostenitori dell’attuale sistema che proprio su questa clausola trova uno dei suoi pilastri, se da un lato questa clausola li tutela dalla possibilità che uno sportivo, un club o una federazione possa ricorrere alla giustizia ordinaria come stabilito dai principi generali del diritto, dall’altro questa clausola è sia anticostituzionale (vedi art. 112 e 113 della Costituzione italiana), e quello che ancora più grave e rilevante dal punto di vista giuridico, essa viola palesemente l’art. 6 comma 1 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che l’Italia ha firmato e ratificato e che l’obbliga dal punto di vista giuridico.

Art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento […]

Art. 112 Costituzione
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113 Costituzione
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. […]

Art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo: Il diritto a un giusto processo
1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia ascoltata con equità, publicamente e in un lasso di tempo ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, che deciderà sia sui suoi diritti e le sua obbligazioni di carattere civile, sia sulla fondatezza di tutte le accuse in materia penale dirette contro di essa[…]
3. Ogni accusato ha diritto in particolare a :
a) essere informato, nel più breve tempo, in una lingua di sua comprensione e in maniera dettagliata, della natura e della causa dell’accusa portata contro di lui;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa:
c) […]
d) interrogare o fare interrogare dei testimoni a suo carico e ottenere la convocazione dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a suo carico; […]

1 Testo dell’originale in francese: “Les associations nationales, clubs ou membres de clubs ne sont pas autorisés ä porter devant une Cour de justice les litiges… avec la Fédération ou avec d’autres associations, clubs ou membres de clubs et ils s’engagent à soumettre chacun de ces litiges à un tribunal arbitral nommé d’un commun accord.
[…] Les associations transgressant l’une des clauses du présent article sont exclues de la Fédération […]