< back

GIUSTIZIA PENALE E SPORTIVA

Il regolamento dei litigi in materia sportiva.

- E` ormai inimmaginabile pensare di sottrarre lo sport e i suoi regolamenti ai principi generali del diritto, e l’attualità ci rievoca questa necessità di maniere sempre più urgente.
Ci sono 2 fonti di tensioni che esprimono questo stato di necessità:
1. Se prima lo sport si poteva basare essenzialmente sui principi del fair-play e della cortesia, oggi, che lo si voglia o no, lo sviluppo delle pratiche sportive, la conseguente commercializzazione e, a maggior ragione, l’evoluzione che porta le società calcistiche a essere quotate in borsa, fanno si che l’ambito di attività dello sport si estende fino a entrare a far parte a pieno titolo del mondo finanziario nazionale e internazionale. Questo provoca interessi extra-sportivi e di conseguenza litigi, che il regolamento sportivo, per la sua struttura e caratteristica non è più capace di derimere.
2. Le regole che lo sport si dà sono a volte in concorrenza con le regole dello Stato e dei principi generali del diritto di cui lo Stato è garante: laddove c’è concorrenza c’è conflitto. Ci sono persino alcune federazioni che vietano espressamente nel loro statuto il ricorso alla giustizia ordinaria in caso di litigio, pena la radiazione dalla federazione, il che implica la fine della carriera: questo è addirittura anticostituzionale (
V. art. 112 e 113).

- I tribunali sportivi non sono indipendenti e quindi imparziali: gli atleti sono mal protetti e il rischio di collusione tra gli organi è grande, ad esempio per quanto riguarda le decisioni disciplinari. Questi tribunali organici sono creati dalla comunità sportiva e integrati nella struttura; sono emanazioni del potere corporativo dal quale dipendono, e contro il quale non andranno mai. Nelle loro procedure disciplinari con le quali questi tribunali sportivi possono decidere della carriera professionale di uno sportivo e quindi della loro vita, essi non rispettano palesemente molti dei principi generali del diritto come ad esempio il diritto di essere ascoltati e tutte una serie di garanzie giuridiche riguardanti l’amministrazione della prova.

- IL FUNZIONAMENTO. Al primo gradino troviamo gli arbitri; tutte le loro decisioni possono subire un ricorso, ma visto che l’organo a cui si fa ricorso è composto da arbitri, il ricorso ha praticamente “possibilità zero” di successo. L’unico caso in cui una decisione arbitrale potrebbe avere un risvolto penale è quando questa decisione costituisce un atto illecito o un delitto penale; è il caso in cui un arbitro avvantaggia coscientemente una squadra o un atleta. Questa situazione è assolutamnte impossibile da verificare o da provare (si dovrebbe provare l’intenzione) salvo utilizzando il metodo giuridico-deduttivo, che parte dai fatti per constatare il dolus malus.

- La dottrina giuridica ormai vuole che le decisioni dell’arbitro che perturbano il corso normale di una partita, influenzando il risultato normale di una competizione, a causa dei risvolti economici di evoluzione, professionalizzazione e commercializzazione dello sport, possone essere riviste dalle norme giuridiche statali. Per i fatti di rilevanza disciplinare si può discutere se il giudice ordinario possa o debba intervenire (il giudice sportivo non è un giudice). Ma per i fatti di rilevanza penale non si vede come si possa sottrarre allo Stato il potere-dovere di intervenire ai sensi dell’articolo 112 della Costituzione, di promuovere l’azione penale; gli interessi economici dell’atleta, della squadra, della società, degli sportivi che pagano il biglietto per uno spettacolo "pulito" degli azionisti impongono allo Stato l’intervento legislativo.
La competenza del giudice nazionale non può essere intaccata ad esempio in materia di contratti, di atti illeciti e di responsabilità civile.
Ecco perché noi richiediamo l’esplicito riconoscimento della responsabilità civile dell’arbitro.


ATTIVITA` SPORTIVA E RESPONSABILITA` PENALE

- Dal punto di vista penale i Tribunali condannano i colpevoli di lesioni volontarie a causa dell’infrazione volontaria delle regole sportive.
- Un altro principio generale : l’attività sportiva non giustifica la commissione di reati intenzionali.
- Il discorso è diverso per i reati colposi.
- CONCLUSIONE :
IL DIRITTO PENALE SI APPLICA SENZA ECCEZIONI ALL’ATTIVITA` SPORTIVA (L’UNICO ESEMPIO DOVE C’E` QUALCHE PROBLEMA E` NEL PUGILATO).