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VIOLENZA NEGLI STADI E LA RESPONSABILITA'

La nuova normativa approvata a fine luglio 1989 e recepita nel codice di giustizia sportiva della FIGC accentua il coinvolgimento della società nella persecuzione dei fatti violenti.

Art. 6-bis
Responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti

[…] 6. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare i fatti di violenza. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e tesserato.
7. Per le violazione da parte delle società della norma contenuta nel comma 6 si applicano le sanzioni dell’ammenda fino a L.50 milioni con diffida e, nei casi più gravi o di recidiva, oltre la pena dell’ammenda può essere inflitta la squalifica del campo […]



Commento:

La responsabilità oggettiva delle società di calcio : disciplina rigorosa in quanto la società risponde anche se non ha concorso minimamente nel commettere il fatto addebbitato al tifoso. Paradossalmente, se un arbitro con il proprio atteggiamento avvantaggia una squadra scatenando così l’ira dei tifosi la società vittima di questo atteggiamento, oltre ad essere penalizzata dalla condotta arbitrale, deve rispondere dei danni che la condotta arbitrale stessa ha provocato. L’arbitro invece non è responsabile nè civilmente nè penalmente e la sua responsabilità disciplinare non è assicurata visto che a decidere è un organo composto da arbitri, quindi non imparziale e non indipendente. Tutto questo è ancora più paradossale se si considera che, da un lato si cerca di coinvolgere le società per combattere la violenza, dall’altro non si rimedia all’aspetto più importante della quale la violenza è una conseguenza diretta: la giustizia, e l’arbitro che la rappresenta e che dovrebbe applicarla in campo. E questo vuoto legislativo è sicuramente una delle cause per cui la violenza negli stadi non accenna a diminuire.