< back

LA PROPOSTA DI LEGGE

A tutela del Calcio e dei valori sportivi che esso esprime, dei calciatori professionisti che lo praticano, degli sportivi che lo seguono, delle società che in questa attività investono risorse finanziarie, azionisti compresi, si propongono all’attenzione del Parlamento italiano i seguenti articoli di legge:

Art. 1: punizione dell’illecito
E’ punibile penalmente e con sanzioni amministrative il direttore di gara, o arbitro, il dirigente calcistico, il calciatore che, influenzando illecitamente il risultato di una partita di calcio, avvantaggia una squadra a discapito di un’altra.

Art. 2: l’arbitro è un pubblico ufficiale
L’arbitro di gioco è un dipendente del CONI; egli è responsabile, dal punto di vista civile e penale, degli atti che esso compie nell’adempiere le proprie funzioni.

Art. 3: l’aiuto delle moderne tecnologie
I direttori di gara, o arbitri, devono far uso delle moderne tecnologie per ridurre al massimo la possibilità di errate valutazioni; per uso di moderne tecnologie si intendono ad esempio l’installazione di sensori sulla linea di porta, la possibilità di utilizzo delle telecamere fisse in campo nelle decisioni importanti che possono avere effetto diretto sul risultato delle partite. La possibilità di aggiornamento nell’uso di queste tecnologie è evidentemente tributaria dell’evoluzione tecnologica stessa.

Art. 4: istituzione della Commissione di disciplina di appello mista
Si istituisce una Commissione di disciplina di appello mista per i ricorsi contro le decisioni della Commissione disciplinare; la Commissione d’appello sarà composta da 3 esperti nominati dal Ministero dei Beni Culturali con delega allo Sport e da 2 rappresentanti per categoria ogni categoria interessata (arbitri, calciatori, dirigenti)

Art. 5: istituzione di un tribunale indipendente
Si istituisce un tribunale indipendente, con autorità legale riconosciuta dallo Stato, in tutto distinto dalle funzioni di procura disciplinare, con la funzione di controllare e intervenire in ultima istanza su tutto ciò che riguarda il regolare svolgimento di una partita di calcio, del campionato. A tale scopo il tribunale può utilizzare la prova televisiva nella determinazione delle sentenze che possono ribaltare il risultato espresso dal campo.

Art. 5: composizione del tribunale
Il tribunale dovrà essere composto da 7 magistrati professionisti esperti e indipendenti nominati dal Ministero dei Beni Culturali con delega allo Sport, su proposta del CONI, e 2 rappresentanti per ogni categoria interessata (arbitri, calciatori, dirigenti).

Art. 6: ruolo del C.O.N.I.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in quanto organo dell’esecutivo, coordina e verifica l’attuazione della presente legge affidata per competenza alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC).

Art. 7 : la clausola compromissoria
Viene abolita ogni validità legale di tutte le clausole compromissorie in vigore sul territorio. Sono dichiarati nulli tutti i contratti, senza eccezioni, che prevedono questa clausola.