| LA PROPOSTA DI LEGGE A tutela del Calcio e dei valori sportivi che esso esprime, dei calciatori professionisti che lo praticano, degli sportivi che lo seguono, delle società che in questa attività investono risorse finanziarie, azionisti compresi, si propongono allattenzione del Parlamento italiano i seguenti articoli di legge: Art. 1: punizione dellillecito E punibile penalmente e con sanzioni amministrative il direttore di gara, o arbitro, il dirigente calcistico, il calciatore che, influenzando illecitamente il risultato di una partita di calcio, avvantaggia una squadra a discapito di unaltra. Art. 2: larbitro è un pubblico ufficiale Larbitro di gioco è un dipendente del CONI; egli è responsabile, dal punto di vista civile e penale, degli atti che esso compie nelladempiere le proprie funzioni. Art. 3: laiuto delle moderne tecnologie I direttori di gara, o arbitri, devono far uso delle moderne tecnologie per ridurre al massimo la possibilità di errate valutazioni; per uso di moderne tecnologie si intendono ad esempio linstallazione di sensori sulla linea di porta, la possibilità di utilizzo delle telecamere fisse in campo nelle decisioni importanti che possono avere effetto diretto sul risultato delle partite. La possibilità di aggiornamento nelluso di queste tecnologie è evidentemente tributaria dellevoluzione tecnologica stessa. Art. 4: istituzione della Commissione di disciplina di appello mista Si istituisce una Commissione di disciplina di appello mista per i ricorsi contro le decisioni della Commissione disciplinare; la Commissione dappello sarà composta da 3 esperti nominati dal Ministero dei Beni Culturali con delega allo Sport e da 2 rappresentanti per categoria ogni categoria interessata (arbitri, calciatori, dirigenti) Art. 5: istituzione di un tribunale indipendente Si istituisce un tribunale indipendente, con autorità legale riconosciuta dallo Stato, in tutto distinto dalle funzioni di procura disciplinare, con la funzione di controllare e intervenire in ultima istanza su tutto ciò che riguarda il regolare svolgimento di una partita di calcio, del campionato. A tale scopo il tribunale può utilizzare la prova televisiva nella determinazione delle sentenze che possono ribaltare il risultato espresso dal campo. Art. 5: composizione del tribunale Il tribunale dovrà essere composto da 7 magistrati professionisti esperti e indipendenti nominati dal Ministero dei Beni Culturali con delega allo Sport, su proposta del CONI, e 2 rappresentanti per ogni categoria interessata (arbitri, calciatori, dirigenti). Art. 6: ruolo del C.O.N.I. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in quanto organo dellesecutivo, coordina e verifica lattuazione della presente legge affidata per competenza alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC). Art. 7 : la clausola compromissoria Viene abolita ogni validità legale di tutte le clausole compromissorie in vigore sul territorio. Sono dichiarati nulli tutti i contratti, senza eccezioni, che prevedono questa clausola. |